Art. 3.
(Modifiche all'articolo 119 del testo unico).

      1. All'articolo 119 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. Nei contratti di durata i soggetti di cui all'articolo 115 forniscono al cliente periodicamente, e comunque almeno due volte all'anno, comunicazioni analitiche sull'andamento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore. Il CICR stabilisce gli eventuali ulteriori elementi da indicare e determina le modalità della comunicazione.

      1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 118, le comunicazioni ivi pre

 

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viste segnalano con immediata evidenza le modificazioni intervenute nelle condizioni contrattuali durante il periodo di riferimento, indicandone la motivazione»;

          b) al comma 3, la parola: «scritta»; è sostituita con le seguenti: «o di richiesta di chiarimenti, effettuate per iscritto».