1. All'articolo 119 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Nei contratti di durata i soggetti di cui all'articolo 115 forniscono al cliente periodicamente, e comunque almeno due volte all'anno, comunicazioni analitiche sull'andamento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore. Il CICR stabilisce gli eventuali ulteriori elementi da indicare e determina le modalità della comunicazione.
1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 118, le comunicazioni ivi pre
b) al comma 3, la parola: «scritta»; è sostituita con le seguenti: «o di richiesta di chiarimenti, effettuate per iscritto».